Tutto ciò che occorre sapere per esercitare l’attività venatoria in Italia e all’Estero 1) Abilitazione esercizio venatorio. L’abilitazione all’esercizio venatorio, necessaria per richiedere la licenza di porto fucile per uso caccia, si consegue a seguito di esami pubblici dinnanzi ad apposita commissione nominata dalla Regione in ciascun capoluogo di Provincia (art. 22 L. 157/92). Esso viene sostenuto per il primo rilascio e in caso di revoca della licenza. Gli esami, svolti secondo le modalità stabilite dalle regioni, riguardano in particolare le seguenti materie:
  • Legislazione venatorie
  • Zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili
  • Armi e munizioni da caccia e relativa legislazione
  • Tutela della natura e principi di salvaguardia di produzione agricola
  • Norme di pronto soccorso
2) Licenza di porto di fucile per uso caccia La licenza ha la durata di 6 anni e viene rinnovata non automaticamente ma dietro richiesta del titolare, associata a specifica documentazione medica di idoneità. Il documento rilasciato da organismo dello Stato è valido su tutto il territorio nazionale. Il modulo di richiesta, disponibile anche presso la Questura, il Commissariato di Pubblica Sicurezza o la stazione dei Carabinieri, può essere consegnato nei seguenti modi:
  • direttamente a mano: l’ufficio rilascia una regolare ricevuta;
  • per posta raccomandata con avviso di ricevimento;
  • per via telematica, con modalità che assicurino l’avvenuta consegna.
Alla richiesta si deve allegare:
  • – due contrassegni telematici da euro 16,00 da applicare sulla richiesta e sulla licenza;
  • – la certificazione comprovante l’idoneità psico-fisica, rilasciata dall’A.S.L. di residenza ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato;
  • – una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’abilitazione all’attività venatoria;
  • – la ricevuta di pagamento della tassa di concessioni governative di Euro 168,00 più un’addizionale di Euro 5.16 (come previsto dall’art.24 della legge nr. 157 dell’11 febbraio 1992);
  • – la ricevuta di pagamento della tassa di concessione regionale, fissata ogni anno dalle singole regioni;
  • – la ricevuta di versamento di Euro 1,27 per il costo del libretto valido 6 anni, da pagarsi per il primo rilascio e alla scadenza dei sei anni,richiedendo all’Ufficio presso il quale si intende inoltrare la richiesta ( Polizia- Carabinieri) gli estremi del conto corrente della corrispondente Tesoreria Provinciale dello Stato (il costo del libretto è di Euro 1,50 per la versione bilingue);
  • – due foto recenti, formato tessera, a capo scoperto e a mezzo busto;
  • – la documentazione o autocertificazione relativa al servizio prestato nelle Forze Armate o nelle Forze di Polizia o certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione di Tiro a Segno Nazionale;
  • – una dichiarazione sostitutiva in cui l’interessato attesti:
    • di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge;
    • le generalità delle persone conviventi;
    • o di non essere stato riconosciuto “obiettore di coscienza” ai sensi della legge n. 230 dell’8 luglio 1998, oppure di aver presentato istanza di revoca dello status di obiettore presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (Organo della presidenza del consiglio dei ministri), ai sensi della legge n. 130 del 2 agosto 2007.

Rinnovo

La licenza di caccia si rinnova alla scadenza del 6° anno. Nel periodo di validità viene rinnovata automaticamente con il pagamento della tassa di concessione governativa, che và versata prima dell’uso dell’arma per ciascun anno successivo a quello di emanazione della licenza. Per la domanda di rinnovo, che deve essere presentata prima della scadenza del titolo, va prodotta la stessa documentazione prevista per il rilascio, ad eccezione della certificazione attestante l’abilitazione all’esercizio dell’attività venatoria, la certificazione relativa all’idoneità al maneggio delle armi e la dichiarazione di non essere stato riconosciuto “obiettore di coscienza”, oppure l’istanza di revoca dello status di obiettore, trasmessa all’Ufficio Nazionale per il servizio civile. 3)Polizza assicurativa. Il suo scopo è quello di garantire la responsabilità civile verso terzi per eventuali danni provocati dal maneggio delle armi durante l’esercizio della caccia.  La legge definisce massimali di € 516.456,90 di cui euro € 387.342,67 per ogni persona danneggiata e € 129.114,22 per danni ad animali e cose.   È inoltre prevista una polizza antinfortunistica per il cacciatore con massimale di € 51.645,69. Le associazioni venatorie si occupano di tale aspetto proponendo pacchetti assicurativi specifici ed ampliati rispetto a quelli minimi previsti per legge. Oltre alle associazioni venatorie – i sindacati dei cacciatori – la maggior parte delle compagnie assicurative offrono polizze assicurative per l’esercizio della caccia. 4)Tesserino venatorio Consente l’esercizio della caccia nelle A.T.C. (Ambiti Territoriali di Caccia) di residenza e non. Il tesserino venatorio è valido su tutto il territorio nazionale ed è rilasciato dal Comune di residenza del cacciatore. I requisiti per richiedere il tesserino sono: a) possesso della licenza di caccia, b) versamento della tassa di concessione governativa e regionale e c) pagamento per l’A.T.C. E’ possibile il ritiro del tesserino venatorio durante tutto il periodo di caccia. Il tesserino venatorio è un mezzo di controllo delle quantità e delle specie prelevate e a tal fine deve essere riconsegnato, entro i termini stabiliti, al Comune di residenza o, in caso di cambio di residenza, al Comune che lo ha rilasciato. Norme di riferimento: legge 11 febbraio 1992, n.157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) CARTA EUROPEA ARMI DA FUOCO