CACCIA CON TERRENO COPERTO DI NEVE
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Con l’arrivo della stagione invernale e con le nevicate dei giorni scorsi l’attivittà venatoria non è consentita sui territori coperti di neve ad esclusione dei luoghi e per le specie che di seguito elenchiamo.
Ciò allo scopo di far cessare atteggiamenti non consoni al ruolo ricoperto, messi in atto da alcuni agenti della Forestale e agenti di associazioni ambientaliste che per disinformazione o per ideologie personali cercano ad ogni occasione di operare contro i cacciatori.
Fortunatamente il fenomeno è circoscritto a pochi soggetti, sempre i soliti, che purtroppo il Prefetto e la Provincia non si decidono a ricondurre nell’alveo della corretta applicazione delle norme vigenti.
Il Calendario Venatorio regionale nulla dice riguardo all’argomento in questione per il semplice fatto che questa eventualità è direttamente normata dalla L.R. 10/2004 all’art. 50 comma 1 lettera d che si riporta integralmente onde evitare incomprensioni o equivoci:
Art. 50
ALTRI DIVIETI
1. Oltre a quanto previstodall’art. 21 comma 1 della L.157/92, è vietato:
omissis………………
lett. d) cacciare quando il territorio è coperto tutto o in parte da neve. E’ comunque consentita la caccia a palmipedi e trampolieri lungo i corsi d’acqua, laghi, marcite e acquitrini, purchè non ghiacciati, entro un massimo di 100 metri dalle rive dei laghi, degli argini o in assenza di questi dalla linea dell’alveo invaso dalle piene annuali;
omissis…………….. -.
Nella speranza che questa pubblicazione serva a far cessare le intimidazioni verbali che i signori sopra citati hanno messo in atto si augura ai cacciatori un sereno prosieguo di questo ultimo priodo di caccia.
Ermano C. Morelli
Ciò allo scopo di far cessare atteggiamenti non consoni al ruolo ricoperto, messi in atto da alcuni agenti della Forestale e agenti di associazioni ambientaliste che per disinformazione o per ideologie personali cercano ad ogni occasione di operare contro i cacciatori.
Fortunatamente il fenomeno è circoscritto a pochi soggetti, sempre i soliti, che purtroppo il Prefetto e la Provincia non si decidono a ricondurre nell’alveo della corretta applicazione delle norme vigenti.
Il Calendario Venatorio regionale nulla dice riguardo all’argomento in questione per il semplice fatto che questa eventualità è direttamente normata dalla L.R. 10/2004 all’art. 50 comma 1 lettera d che si riporta integralmente onde evitare incomprensioni o equivoci:
Art. 50
ALTRI DIVIETI
1. Oltre a quanto previstodall’art. 21 comma 1 della L.157/92, è vietato:
omissis………………
lett. d) cacciare quando il territorio è coperto tutto o in parte da neve. E’ comunque consentita la caccia a palmipedi e trampolieri lungo i corsi d’acqua, laghi, marcite e acquitrini, purchè non ghiacciati, entro un massimo di 100 metri dalle rive dei laghi, degli argini o in assenza di questi dalla linea dell’alveo invaso dalle piene annuali;
omissis…………….. -.
Nella speranza che questa pubblicazione serva a far cessare le intimidazioni verbali che i signori sopra citati hanno messo in atto si augura ai cacciatori un sereno prosieguo di questo ultimo priodo di caccia.
Ermano C. Morelli